In questo articolo parleremo di…
- Le imprese che desiderano aderire a una comunità energetica rinnovabile devono rispettare criteri ben definiti: le PMI possono entrare a pieno titolo come membri e soci con diritto a tutti i benefici, mentre le grandi aziende non hanno accesso diretto e possono partecipare solo come produttori terzi con un ruolo più limitato;
- L’energia condivisa deve rimanere circoscritta al territorio servito dalla stessa cabina primaria, condizione che non solo garantisce il rispetto della normativa ma rafforza anche la logica dell’autoconsumo di prossimità e la creazione di comunità produttive territoriali più coese;
- Gli impianti devono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, costruiti dopo il 15 dicembre 2021 e limitati a una potenza massima di 1 MW, mentre la struttura giuridica della CER deve garantire benefici ambientali ed economici collettivi e consente l’accesso a tariffe incentivanti ventennali e rilevanti contributi a fondo perduto.
Oltre alla necessità di rispettare criteri territoriali e tecnici, le imprese che entrano in una CER possono accedere a tariffe incentivanti ventennali e contributi a fondo perduto previsti dal PNRR, rafforzando così competitività e sostenibilità
Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una delle innovazioni più interessanti per le imprese italiane che vogliono ridurre i costi energetici e dare il proprio contributo alla sostenibilità. Si tratta di un modello regolamentato dalla normativa nazionale attraverso il D.lgs. 199/2021 e il decreto MASE n. 414/2023, che indicano i criteri di partecipazione delle imprese alle comunità di energia rinnovabile.
Ma quali sono esattamente i requisiti che un’azienda deve rispettare per entrare in una CER? Scopriamo insieme se la tua impresa può accedere a questa opportunità.
Leggi anche: Comunità Energetiche Rinnovabili: l’Italia accelera con il nuovo decreto
Chi può partecipare alle CER? Dimensione e natura dell’impresa
La normativa italiana stabilisce criteri piuttosto netti per la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili.
Le piccole e medie imprese possono aderire liberamente come membri o soci della comunità energetica: una PMI può entrare a pieno titolo nella governance della CER e beneficiare di tutti gli incentivi previsti. Le grandi imprese, invece, non possono diventare membri ordinari; tuttavia la legge prevede una soluzione alternativa. Le grandi aziende possono assumere il ruolo di produttori terzi: in questo caso, l’energia immessa dai loro impianti viene conteggiata nel calcolo dell’energia condivisa.
Esiste poi un vincolo fondamentale sulla natura dell’attività svolta: per le PMI la partecipazione alla CER non deve costituire l’attività commerciale e industriale principale. Le imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00, 35.12.00 o 35.15.00 (produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica) non possono partecipare se iscritte al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025. Per quelle iscritte in precedenza, resta l’esclusione relativa al codice 35.1. L’obiettivo è evitare che operatori del settore energetico sfruttino gli incentivi pensati per favorire l’autoconsumo diffuso tra cittadini e PMI di altri settori.
La verifica del codice ATECO è semplice: ogni impresa può controllare il proprio codice sul certificato della Camera di Commercio prima di avviare qualsiasi procedura di adesione a una CER. Un’impresa manifatturiera, un laboratorio artigiano, un’azienda agricola o una società di servizi rientrano nei requisiti, mentre un’azienda che produce principalmente energia elettrica per la vendita resta esclusa dalla partecipazione come membro.

Comunità energetiche rinnovabili: il vincolo geografico della cabina primaria
Quello che possiamo definire “vincolo territoriale” è uno degli aspetti che caratterizzano le CER: tutti i membri della comunità energetica devono essere connessi alla medesima cabina primaria. Ma cosa significa, in concreto? La cabina primaria è il punto di connessione tra la rete di trasmissione ad alta tensione e quella di distribuzione in media tensione: ogni cabina primaria serve un territorio definito che può comprendere uno o più comuni.
Gli impianti di produzione e i punti di prelievo devono essere collegati alla stessa cabina primaria di trasformazione AT/MT per accedere agli incentivi. Questo vincolo garantisce che l’energia condivisa rimanga in loco. La logica è chiara: favorire l’autoconsumo in prossimità, riducendo le perdite di rete. Quando l’energia viene prodotta e consumata nello stesso territorio servito dalla cabina primaria, si minimizzano gli sprechi legati al trasporto elettrico.
È il distributore locale (solitamente e-distribuzione o altro operatore di rete) a indicare qual è la cabina primaria di riferimento. È possibile chiedere informazioni tramite il portale del distributore inserendo il codice POD del proprio contatore.
Prima di costituire una CER è fondamentale che tutti i potenziali membri verifichino di appartenere alla stessa area: due aziende situate in comuni vicini potrebbero essere sotto cabine primarie diverse. In questo caso, non potrebbero far parte della medesima comunità energetica.
L’obbligo di appartenere alla stessa cabina primaria è sicuramente un vincolo, ma anche un’opportunità, perché favorisce la creazione di comunità territoriali coese. Le imprese dello stesso distretto produttivo o dello stesso comune possono unirsi per produrre e condividere energia pulita, e questo rafforza i legami tra realtà locali e crea sinergie virtuose sul territorio.

Caratteristiche tecniche degli impianti di una CER
Gli impianti che fanno parte delle CER devono rispettare specifiche limitazioni tecniche stabilite dalla normativa. Per accedere agli incentivi destinati alle comunita energetiche rinnovabili, la potenza massima consentita è di 1 MW per singolo impianto. Una CER può avere quindi più impianti, ma ognuno deve restare sotto la soglia di 1 MW; inoltre, gli impianti devono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, biomassa o biogas.
Gli impianti devono essere di nuova costruzione e avviati dopo il 15 dicembre 2021. Questa data corrisponde all’entrata in vigore del D.lgs. 199/2021, che ha introdotto le CER nell’ordinamento italiano. Gli impianti realizzati prima di questa data possono comunque essere inclusi nella comunità energetica, ma con limitazioni: devono contribuire per un massimo del 30% della potenza complessiva della CER. Inoltre, non possono usufruire degli incentivi.
Dunque, un’impresa con un impianto fotovoltaico già installato può comunque partecipare a una CER: l’energia prodotta dal suo impianto esistente concorre all’energia condivisa, ma non riceve la tariffa incentivante. L’impresa beneficia comunque della restituzione delle componenti tariffarie e della valorizzazione economica dell’energia condivisa. Se invece l’azienda installa un nuovo impianto fotovoltaico dopo la costituzione della CER, può usufruire dell’incentivo ventennale.
I sistemi di accumulo sono opzionali, ma sempre più richiesti. Le batterie permettono di immagazzinare l’energia solare prodotta durante il giorno per utilizzarla nelle ore serali: ciò aumenta la quota di energia condivisa, aumentando i benefici economici. Un impianto fotovoltaico con accumulo installato su un capannone industriale può alimentare i consumi diurni e serali. L’energia eccedente viene condivisa con gli altri membri della CER collegati alla stessa cabina primaria.
CER: struttura giuridica e incentivi economici
La CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo dotato di uno statuto conforme ai requisiti normativi. Le forme giuridiche ammesse escludono quelle a scopo di lucro: le opzioni più utilizzate sono associazioni riconosciute, cooperative, enti del terzo settore o fondazioni. Lo statuto deve prevedere l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità piuttosto che profitti finanziari. La partecipazione deve essere aperta e volontaria per tutti i membri.
I poteri di controllo nella CER possono essere esercitati esclusivamente da persone fisiche, PMI con i requisiti che abbiamo visto, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore, associazioni con personalità giuridica. Una CER non può invece essere controllata da grandi gruppi industriali o finanziari esterni al territorio.
Gli incentivi previsti dal decreto MASE si articolano su due livelli, cumulabili tra loro. Il primo è la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE per 20 anni sull’energia rinnovabile condivisa tra i membri. Questa tariffa premia ogni kilowattora di energia che viene prodotto localmente e consumato dai membri della CER. Il secondo beneficio è un contributo in conto capitale del 40% dei costi ammissibili per progetti realizzati in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Questo contributo a fondo perduto è finanziato dal PNRR e riguarda i costi di realizzazione degli impianti.
Condividere l’energia permette di recuperare parte delle tariffe che si pagano quando si preleva elettricità dalla rete, rendendo più conveniente l’autoconsumo locale. L’energia in eccesso che i membri non usano può essere venduta al GSE tramite il Ritiro Dedicato.
Riassumendo, la gestione di una CER si divide in tre ambiti. Quello amministrativo segue soci, nuove iscrizioni e uscite. Quello economico gestisce la distribuzione dei guadagni secondo le regole dello statuto. Quello tecnico controlla i flussi di energia, lo stato degli impianti e la manutenzione. Spesso questi compiti vengono affidati a società specializzate che operano per conto della comunità energetica.
Leggi anche: Condominio in autoconsumo collettivo con impianto fotovoltaico
CER: un’opportunità per le imprese italiane che hanno i requisiti
Le comunità energetiche rinnovabili offrono alle PMI italiane la possibilità di partecipare alla transizione energetica con vantaggi economici significativi. I requisiti sono molto chiari: dimensioni compatibili, attività principale diversa dalla produzione di energia, connessione alla stessa cabina primaria e impianti rinnovabili fino a 1 MW. La forma giuridica deve privilegiare i benefici collettivi rispetto al profitto.
Gli incentivi del decreto MASE rendono l’investimento particolarmente interessante: la tariffa ventennale assicura entrate stabili e il contributo a fondo perduto del 40% riduce i costi iniziali per le comunità nei comuni sotto i 50.000 abitanti. Le imprese che rispettano i requisiti possono entrare in una CER già esistente o crearne una nuova.
Le CER per le imprese sono la perfetta dimostrazione che energia pulita e convenienza economica possono andare insieme: se vuoi saperne di più, contattaci subito.
Requisiti comunità energetiche rinnovabili per imprese: FAQ
Chi può partecipare a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Le regole stabilite dalla normativa consentono alle piccole e medie imprese di entrare come membri veri e propri, con il diritto di partecipare alle decisioni e di usufruire di tutti i benefici economici e ambientali previsti. Le grandi aziende, invece, non possono farne parte come soci ordinari, ma hanno comunque la possibilità di contribuire in qualità di produttori terzi, cioè con un ruolo limitato che consente loro di immettere energia nella comunità senza incidere sulla governance.
Qual è il vincolo geografico per entrare in una CER?
Per poter partecipare a una Comunità Energetica è indispensabile che tutti i membri si trovino collegati alla stessa cabina primaria di distribuzione elettrica. Questa condizione fa sì che l’energia prodotta e condivisa resti realmente confinata nel territorio locale, evitando dispersioni e sprechi. In questo modo si rafforza la logica dell’autoconsumo di prossimità, creando comunità più coese e legate al proprio contesto produttivo e sociale.
Quali requisiti tecnici devono avere gli impianti della CER?
Gli impianti destinati a una comunità energetica devono rispettare requisiti chiari e ben definiti dalla legge. Devono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, avere una potenza massima di 1 MW per ciascuna unità e risultare costruiti dopo il 15 dicembre 2021 per accedere agli incentivi. Queste regole permettono di favorire l’adozione di tecnologie moderne ed efficienti, garantendo al tempo stesso una produzione di energia sostenibile e realmente condivisa tra i partecipanti.


